FAQs - Mediazione

La mediazione è il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo «amichevole» con l’aiuto di un professionista terzo e indipendente. Se l’accordo arriva nel corso di una causa e il terzo è quindi rappresentato dal giudice, la conciliazione si dice «giudiziale»; altrimenti è detta «stragiudiziale», se ottenuta al di fuori del processo. In questo caso il terzo è un professionista, detto «mediatore» o «conciliatore». Con la Conciliazione, infatti, è possibile risolvere una lite tra due imprese o tra un’impresa e un consumatore con l’aiuto del conciliatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la Conciliazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha il valore di un contratto. Se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (l’accettazione della mediazione spetta infatti esclusivamente alle parti). La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

I principi della mediazione sono: l’indipendenza (il terzo deve essere in posizione imparziale rispetto all’argomento discusso); la trasparenza (le parti devono conoscere i limiti di competenza del terzo, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi etc.); il contraddittorio (le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni); la legalità (il consumatore non deve essere privato delle garanzie assicurategli dalla legge); l’efficacia (il consumatore deve poter agire da solo, cioè senza avvocato, i costi devono essere ridotti e la durata breve, il terzo deve attivarsi per il raggiungimento dell’accordo); libertà (la decisione proposta dal terzo è vincolante solo se accettata da ambo le parti; rappresentanza (le parti hanno diritto di essere rappresentate da altro soggetto, in qualunque fase della procedura).

La conciliazione è l’esito positivo (ossia l’accordo tra le parti) della mediazione. Tutta l’attività di confronto e discussione è invece detta «mediazione». Secondo la nuova definizione di legge del d.lgs. 28/2010, è «l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

Sono diverse le materie per le quali il tentativo di conciliazione è obbligatorio: diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, accordi di comodato, cause per risarcimenti dei danni causati da colpa medica o riguardanti la diffamazione a mezzo stampa, ma anche contratti assicurativi, bancari e finanziari, liti condominiali e risarcimenti danni da incidenti stradali.

Nella normativa italiana la conciliazione è presente da anni, nata come conciliazione giudiziale (conclusa in corso di causa su proposta del giudice) e poi sviluppatasi in ambito stragiudiziale con il giudice conciliatore e gli organismi esterni (anche privati) di conciliazione, come le Camere di commercio e il Co.re.com (organo dell’Autorità garante per le telecomunicazioni). In particolare il d.lgs. 5/2003, ora in parte abrogato, disciplinava le conciliazioni in ambito societario ed istituiva un registro dei mediatori presso il ministero della Giustizia, lo stesso registro che comprende anche la nuova figura dei mediatori civili. Alla data attuale la mediazione conciliazione è regolata dal d.lgs. 28/2010.

Il conciliatore non è un giudice: il suo compito non è quello di decidere nel merito della controversia ma di aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Si può fare ricorso alla conciliazione in tutti i casi in cui sia insorta tra due o più parti una controversia di natura economica, a prescindere dal valore della stessa. Una delle parti deve essere un’impresa. Infatti il modello di conciliazione è applicabile a partire dalle liti di valore contenuto, quali sono in genere quelle tra imprese e consumatori, alle grandi controversie tra imprese.

Il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa l’incontro tra le parti. Il mediatore convoca le parti, in sessioni riservate o congiunte, e si adopera affinché le stesse raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia. Se la conciliazione è telematica, le sessioni si svolgono in teleconferenza. La mediazione in presenza si svolgerà presso il domicilio del mediatore designato o presso altro luogo dallo stesso indicato.

Avviare una conciliazione è semplice: basta compilare in ogni sua parte la domanda di mediazione, che si può trovare all' interno di questo sito, nella sezione "modulistica", e farlo pervenire allo studiodiconciliazione.it (personalmente, a mezzo posta, o via fax). Da quel momento lo studiodiconciliazione.it si occuperà di contattare l'altra parte e curare tutti gli aspetti organizzativi fino alla data dell’incontro e, nel caso raggiungano l’accordo, le parti potranno sottoscrivere un verbale che avrà la stessa efficacia di un contratto. E tutte le informazioni legate al caso, naturalmente, resteranno riservate. Per avviare la procedura di conciliazione è sufficiente.

Uno dei principi cardine della conciliazione è la volontarietà e ciò implica, tra l' altro, che la parte cui la domanda di conciliazione è posta sarà libera di decidere di non aderire al tentativo di conciliazione, rispondendo negativamente o non rispondendo affatto. Nel primo caso la procedura verrà immediatamente chiusa con una lettera indirizzata alla parte che l'ha avviata; nel secondo caso, decorsi inutilmente quindici giorni dall'avvio, la Segreteria potrà concludere il procedimento, dandone notizia alle parti.

A causa dell'emotività suscitata dalla lite, spesso le parti si trovano nella totale incapacità di dialogare in modo sereno e costruttivo, e ciò non consente loro di giungere ad un accordo; in tali circostanze non sempre è sufficiente l' intervento degli avvocati per risolvere la controversia. L' alternativa vincente può essere quella di cercare un accordo dinanzi ad un soggetto terzo e specializzato in tecniche di conciliazione: il conciliatore.

Una delle carte vincenti della conciliazione è rappresentata dalla rapidità dei tempi di soluzione, infatti la durata massima della procedure è pari a 4 mesi.

Le spese di conciliazione variano a seconda del valore della lite e devono essere versate prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione. Inoltre sono previsti i diritti di segreteria, pari a 48,60 Euro. La tabella dei costi è consultabile nella sezione “Tariffe”.

Si. Le spese di conciliazione, non dipendendo dall'esito, sono in ogni caso dovute. Le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che circa il 52% degli incontri di conciliazione termina con un accordo di conciliazione.

Il servizio di conciliazione è dedicato ai privati cittadini, alle imprese, ai professionisti e ai consumatori coinvolti in una controversia.

L' incontro viene fissato dalla Segreteria sulla base della disponibilità delle parti e del conciliatore.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo le parti lo formalizzano in un atto e lo sottoscrivono. Se le parti non si sono accordate si concluderà con un semplice verbale che attesti l'avvenuto incontro.

È possibile in questi casi rivolgersi all'organo competente della giustizia ordinaria oppure, in presenza di una volontà comune delle parti risultante da atto scritto, a un tribunale arbitrale.

Di norma nel corso dell'incontro di conciliazione il conciliatore incontra separatamente le parti al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. In termini tecnici tali incontri sono denominati " incontri separati" o "caucus".

Esistono ipotesi in cui la legge ha imposto l' obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in base alla legge del d.lgs. 28. In realtà il legislatore ha reso obbligatorio il deposito della domanda di mediazione ma non la partecipazione all'incontro.

Si. Il Servizio di conciliazione ha predisposto un apposito modulo di domanda specifico per il deposito della domanda nei confronti di due parti. In tali situazioni può accadere che una delle parti aderisca al tentativo ma l' altra no: sarà la parte che ha depositato la domanda a decidere se proseguire nel procedimento o se chiederne la conclusione.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta fatta dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibile al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento a favore del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

La conciliazione lascia impregiudicata ogni altra via per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi.

Tutte gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Se si raggiunge un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 50.000. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente. In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’organismo fino alla concorrenza di € 500. Se la mediazione non riesce il credito d’imposta è ridotto alla metà.

Le parti possono scegliere liberamente la sede della conciliazione. Sussistono tuttavia delle deroghe a questo principio generale: una di queste è l' ipotesi di conciliazione in materia di subfornitura industriale per la quale l' art. 10 della legge 192/1998 ha sancito che il tentativo sia esperito presso l’Ufficio di Conciliazione nel cui territorio ha sede il subfornitore. Altra eccezione riguarda la materia del franchising (L. 129/2004): l'eventuale tentativo di conciliazione deve essere esperito presso l’Ufficio di Conciliazione nel cui territorio ha sede l'affiliato.

L'incontro viene fissato dalla Segreteria dell’organismo.

Le parti sono le protagoniste "naturali" dell' incontro di conciliazione, in quanto sono nella posizione migliore per poter negoziare un accordo. Possono decidere di farsi accompagnare dal proprio avvocato difensore, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.  Solo in casi eccezionali le parti possono farsi rappresentare da una persona munita dei necessari poteri. Oltre le parti, all’incontro è presente il conciliatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.

La conciliazione è particolarmente utile quando le parti cercano di giungere a una soluzione in tempi rapidi, con costi ridotti e predeterminati e in modo semplice. Inoltre è fondamentale nei casi in cui si vogliano mantenere le relazioni economico-commerciali tra le parti.

Fatte salve le diverse previsioni di legge, in genere il tentativo si considera esperito nei casi in cui la parte che ha depositato la domanda abbia ricevuto risposta di mancata adesione o siano decorsi 15 giorni dall' avvio della procedura senza che sia pervenuta alcuna risposta.

Della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, la parte dovrà pagare una multa alla prima udienza in Tribunale pari al contributo unificato stabilito dal giudice.

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