In primo piano
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D’IMPOSTA
Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del DM 150/23
Per le materie del contenzioso per cui l’incontro di mediazione è condizione di procedibilit๠(cd. “materie obbligatorie”), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²
Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l’invio di raccomandate 1):
- gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 15+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 20+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.
Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:
- € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.
Servizio di rilascio copie
- € 5+Iva per ciascun documento,
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.
Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Nel corso del primo incontro, il Case Manager e il Mediatore di ADR Center illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.
Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale
Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
- bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito istanza di mediazione)
L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da ADR Center (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
A tal fine, ADR Center emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.
[2] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.
[3] Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
[4] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.
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