Sanzioni

A seguito dell’entrata in vigore della Decreto del Ministero della Giustizia N. 150/23, il quadro normativo e regolamentare della riforma che disciplina le procedure di mediazione nelle controversie civili e commerciali è stato completato con le seguenti novità principali:

  1. Condanna da parte del giudice nel successivo giudizio della parte che non ha partecipato alla mediazione (quando costituisce condizione di procedibilità) senza giustificato motivo ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato. 
  2. Se richiesto, condanna da parte del giudice della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 
  3. Segnalazione alla Corte dei Conti delle pubbliche Amministrazioni e alle Autorità di vigilanza competenti dei soggetti vigilati (es. Compagnie di Assicurazioni, Banche, Finanziarie) che non partecipano alle mediazioni senza giustificato motivo.


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