Obblighi per gli avvocati

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi d’informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Come suggerito dal CNF può essere opportuno dare menzione dell’avvenuta informativa anche in procura alle liti. L’omissione dell’informativa non ha nessuna conseguenza processuale. 

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