Mediazione Civile e Commerciale

La mediazione civile e commerciale : un nuovo strumento di giustizia.

Mediazione e conciliazione sono due termini strettamente connessi tra di loro anche se vengono utilizzati con un significato diverso, in quanto, la normativa attuale definisce la mediazione come la procedura finalizzata alla conciliazione. 

La Mediazione civile e commerciale è' da intendersi come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale ( il mediatore ) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La procedura di mediazione civile è obbligatoria, ex lege, e deve, quindi, essere esperita, a pena di improcedibilità, nei seguenti casi:

Alle categorie già previste, con la Riforma d.m.150/2023 si aggiungono le controversie in materia di contratti di:

- associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. cc); 

- consorzio (artt. 2602 ss. cc); 

franchising (l. n. 129/2004); 

- opera (artt. 2222 ss. cc), ivi incluse l’opera intellettuale (artt. 2229 ss. cc) e dunque anche le controversie tra liberi professionisti e clienti, non invece (purtroppo) l’appalto (privato) d’opera; 

- rete, che è il contratto con cui due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, comma 4-ter, dl n. 5/2009, conv. nella l. n. 33/2009); 

- somministrazione (artt. 1559 ss. cc); 

- società di persone, id est società semplice (ss) per attività non commerciali, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas), non invece le srl, neppure semplificate (srls), sebbene presentino spesso strutture societarie ridotte o assai ristrette compagini familiari;

- subfornitura (l. n. 192/1998), ivi incluso l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 l. n. 192/1998, che pure è fattispecie “transtipica” e non stricto sensu contrattuale.