Alcuni chiarimenti

Attualmente, il dettato normativo definisce la mediazione come la fase di ricerca dell'accordo mentre il momento dell'accordo viene definito come conciliazione. La mediazione, con il d.lgs. 24 ottobre 2023, nr.150 è un sistema di risoluzione obbligatorio delle controversie, relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. Tecnicamente la mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e neutrale,  finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione conciliazione si propone come strumento per evitare l'interruzione di rapporti di durata in caso di contrasti tra le parti, cosa che non potrebbe essere altrimenti assicurata da un normale procedimento innanzi al giudice. In un tradizionale giudizio le parti delegano ad un Tribunale, le decisioni e la valutazione dei propri diritti, ed in un certo senso, affidano ad un estraneo il compito di dirimere le loro controversie.
Nel concreto, si tratta di una procedura alternativa al tradizionale giudizio presso i Tribunali, che da molti anni riscuote un grande favore  nei paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti, perché consente alle parti in lite, di risolvere in maniera spedita ed economica le loro controversie legali, con l’aiuto di un soggetto professionalmente preparato a rendere più agevoli le trattative, e facilitare un accordo che possa soddisfare tutti i contendenti.
Ha una durata di legge pari a tre mesi. Si differenzia dall'arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti. ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo. L'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
La mediazione è caratterizzata principalmente dalla flessibilità, che le consente di adattarsi alla diversità dei singoli casi, e per il carattere volontario del ricorso a questi strumenti. La mediazione non solo è una modalità per deflazionare il contenzioso, ma rappresenta una risposta alla necessità di un cambio di paradigma che valorizzi la libertà di autodeterminazione.
Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.

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